Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Capo VIII
Art. 135
art. 58 della legge 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 6 mar 1968
Ai fini dell'assunzione obbligatoria in servizio degli invalidi di guerra e categorie assimilate, previste dalle vigenti disposizioni, l'amministrazione riserva agli interessati, limitatamente a quelli aventi una invalidità di ottava e settima categoria, non oltre il cinque per cento complessivo dei posti che risultino vacanti al 11 gennaio di ogni anno nella qualifica iniziale della carriera esecutiva del personale di ruolo degli uffici locali con esclusione di qualsiasi aliquota nella carriera ausiliaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-135