Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleCapo IV

Art. 131

art. 66 della legge 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 14 feb 1973
I reggenti cessano dall'incarico, oltre che nei casi previsti dal presente testo unico, anche: a) per rientro dell'agente preposto al servizio; b) per sopravvenuta disponibilità di un agente di scorta; e) per l'applicazione al servizio di un agente di ruolo; d) per soppressione del posto; e) su domanda dell'interessato; f) per revoca della reggenza. I sostituti che, benché siano stati diffidati dal direttore provinciale, non assumano, senza giustificato motivo, la reggenza loro conferita, sono cancellati dallo elenco provinciale. Contro il provvedimento di cancellazione dall'elenco provinciale dei sostituti, di mancato conferimento della reggenza o di revoca della reggenza, adottato dal direttore provinciale, è ammesso il ricorso alla commissione provinciale per gli uffici locali, la quale decide in via definitiva. L'interessato ha facoltà di far pervenire alla commissione eventuali scritti o memorie e di intervenire alla seduta per presentare oralmente i propri motivi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-131

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