Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Capo IV
Art. 130
art. 65, undicesimo e dodicesimo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 6 mar 1968
(, undicesimo e dodicesimo comma, della legge 2 marzo 1963, n.
307)
Ai sostituti, cui è affidata la reggenza, sono applicabili le punizioni dell'ammenda e della censura.
Nei casi in cui siano passibili di più gravi sanzioni si procede al loro esonero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-130