Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleCapo V

Art. 65

art. 38 della legge 2 marzo 1963, n. 307; art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 760

In vigore dal 6 mar 1968
La promozione alla qualifica di agente di 3ª classe è conferita, a ruolo aperto, dopo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore. La promozione alla qualifica di agente di 2ª classe è conferita, a ruolo aperto, dopo tre anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore. La promozione alla qualifica di agente di 1ª classe è conferita mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito. La promozione alla qualifica di agente superiore è conferita mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito, al quale sono ammessi gli agenti della carriera ausiliaria del personale degli uffici locali che abbiano compiuto, alla data dello scrutinio, tre anni di servizio effettivo nella qualifica immediatamente inferiore. Non possono conseguire le promozioni previste dai commi precedenti gli agenti che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo, anche per una sola volta, inferiore a "buono". Le promozioni alle qualifiche di agente di 1ª classe e di agente superiore sono conferite con provvedimento del direttore generale di amministrazione, o, per sua delega, del direttore centrale per gli uffici locali. Per le promozioni a ruolo aperto si applicano le disposizioni dell' del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 760.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-65

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo