Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Capo II
Art. 68
art. 21 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656
In vigore dal 6 mar 1968
Ai direttori e ai reggenti di ufficio locale si applicano tutte le disposizioni in materia di responsabilità vigenti per i titolari degli uffici principali postali telegrafici. Essi sono inoltre responsabili dell'operato degli ufficiali da loro dipendenti, limitatamente alle operazioni che, ai sensi delle disposizioni che regolano lo svolgimento del servizio presso gli uffici principali, sono soggette a controllo.
I titolari e i reggenti di agenzia sono responsabili, a tutti gli effetti, dell'opera del personale autorizzato ad accedere alla agenzia e perciò sottoposto alla vigilanza del titolare o del reggente. Essi inoltre devono risarcire l'amministrazione dei danni dei quali per il fatto proprio o del dipendente personale, essa è chiamata a rispondere verso i terzi. Della custodia delle cose che detengono per ragioni di servizio essi sono responsabili secondo le norme vigenti sulla contabilità ed il patrimonio dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-68