Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Capo III
Art. 71
art. 41, primo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307; tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749
In vigore dal 6 mar 1968
Sezione I - Trattamento economico
(, primo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307; tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n.
749)
Il trattamento economico degli impiegati di ruolo degli uffici locali è stabilito secondo la tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749 ed in rapporto alla qualifica di equiparazione dei corrispondenti ruoli del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:
A) Carriera di concetto:
1) direttore di ufficio locale di gruppo A: (ex coefficiente 500) qualifica di equiparazione: segretario capo;
2) direttore di ufficio locale di gruppo B: (ex coefficiente 402) qualifica di equiparazione: segretario principale;
3) direttore di ufficio locale di gruppo C: (ex coefficiente 357) qualifica di equiparazione: capo ufficio superiore;
B) Carriera esecutiva:
4) direttore di ufficio locale di gruppo D: (ex coefficiente 345) qualifica di equiparazione: capo ufficio di 1ª classe;
5) direttore di ufficio locale di gruppo E: (ex coefficiente 284) qualifica di equiparazione: capo ufficio;
6) primo ufficiale: (ex coefficiente 284) qualifica di equiparazione: capo ufficio;
7) ufficiale di 1ª classe: (ex coefficiente 240);
8) ufficiale di 2ª classe: (ex coefficiente 211);
9) ufficiale di 3ª classe: (ex coefficiente 193);
C) Carriera ausiliaria:
10) agente superiore: (ex coefficiente 238) qualifica di equiparazione: agente di esercizio superiore;
11) agente di 1a classe: (ex coefficiente 210) qualifica di equiparazione: agente di esercizio di 1 classe;
12) agente di 2ª classe: (ex coefficiente 190) qualifica di equiparazione: agente di esercizio di 2ª classe;;
13) agente di 3ª classe: (ex coefficiente 170) qualifica di equiparazione: agente di esercizio di 3ª classe;
14) fattorino: (ex coefficiente 150).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-71