Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Capo III
Art. 76
art. 67 della legge 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 6 mar 1968
Ai fattorini spetta il compenso di un'ora di straordinario per ogni dodici telegrammi ed espressi recapitati oltre gli ottocento pezzi mensili.
Si applicano le altre norme dell' della legge 27 maggio 1961, n. 465, in quanto possibile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-76