Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleCapo III

Art. 74

art. 41, terzo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307; art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749

In vigore dal 6 mar 1968
Ai primi ufficiali applicati negli uffici locali di gruppo A e B è attribuito il premio di esercizio previsto per l'ex coefficiente 284 maggiorato in relazione all'operosità ed al rendimento nella misura dell'ottanta per cento prevista dalla tabella B, lettera H, annessa alla legge 27 maggio 1961, n. 465, e successive modificazioni. Il corrispondente importo è stabilito secondo quanto dispone l', terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-74

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo