Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleCapo IV

Art. 19

art. 33 della legge 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 6 mar 1968
In ciascun ufficio locale di gruppo A e B è istituito un posto di primo ufficiale per l'espletamento delle mansioni previste dagli . Il numero complessivo dei posti di primo ufficiale è determinato dal totale degli uffici locali di gruppo A e B.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-19

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