Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleCapo III

Art. 15

art. 19, dodicesimo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 6 mar 1968
È in facoltà dell'amministrazione fare eseguire il recapito con mezzi motorizzati propri o dell'agente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-15

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