Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleCapo II

Art. 10

art. 8, primo e terzo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 6 mar 1968
Per temporanee e particolari esigenze di carattere locale il direttore centrale degli uffici locali, su proposta motivata della direzione provinciale competente, può autorizzare l'attivazione, per un periodo non superiore a quattro mesi in un anno, di una agenzia per l'esecuzione di alcuni servizi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-10

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