Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Capo II
Art. 5
art. 6 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'art. 2, primo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 6 mar 1968
L'istituzione, la riunione e la soppressione degli uffici locali e delle agenzie sono disposte con decreto del Ministro, sentita la commissione centrale per gli uffici locali.
Nel decreto d'istituzione delle agenzie dovrà essere indicato l'ufficio locale viciniore cui l'agenzia è aggregata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-5