Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleCapo II

Art. 5

art. 6 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'art. 2, primo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 6 mar 1968
L'istituzione, la riunione e la soppressione degli uffici locali e delle agenzie sono disposte con decreto del Ministro, sentita la commissione centrale per gli uffici locali. Nel decreto d'istituzione delle agenzie dovrà essere indicato l'ufficio locale viciniore cui l'agenzia è aggregata.
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