Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleCapo II

Art. 7

art. 4, primo e secondo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 6 mar 1968
La classificazione degli uffici locali di nuova istituzione è stabilita provvisoriamente con il decreto di istituzione in base all'importanza presunta. Decorso un anno dalla data di istituzione dei nuovi uffici locali viene provveduto alla loro classificazione definitiva con i criteri stabiliti dal regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-7

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