Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleCapo II

Art. 9

art. 3 della legge 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 6 mar 1968
Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti la commissione centrale per gli uffici locali ed il consiglio di amministrazione, si provvede alla classificazione degli uffici locali e delle agenzie ogni cinque anni, in base alle operazioni del penultimo esercizio finanziario del quinquennio. Ai fini della classificazione, prevista dal precedente comma, l'importanza degli uffici locali è determinata in base all'entità del lavoro svolto presso i singoli uffici. L'entità del lavoro è valutata mediante l'assegnazione di punti secondo i criteri previsti dal regolamento di esecuzione. Qualora ricorrano eccezionali circostanze che rendano impossibile o inopportuna la revisione quinquennale, di cui al primo comma, questa può essere prorogata con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti la commissione centrale per gli uffici locali ed il consiglio di amministrazione.
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