Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleCapo III

Art. 14

art. 4, terzo e quarto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 6 mar 1968
La durata della prestazione delle nuove zone di portalettere è stabilita provvisoriamente con il decreto di istituzione in base alla presunta entità del lavoro. Decorso un anno dalla data di istituzione, viene stabilita, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, la prestazione effettiva da calcolarsi secondo i criteri previsti dall'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-14

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