Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Capo III
Art. 14
46 / 176art. 4, terzo e quarto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 6 mar 1968
La durata della prestazione delle nuove zone di portalettere è stabilita provvisoriamente con il decreto di istituzione in base alla presunta entità del lavoro.
Decorso un anno dalla data di istituzione, viene stabilita, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, la prestazione effettiva da calcolarsi secondo i criteri previsti dall'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-14