Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleCapo IV

Art. 17

art. 10, quinto, sesto e settimo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 3 gen 1989
(, quinto, sesto e settimo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307) Per il normale espletamento dei servizi l'amministrazione determina per ciascun ufficio locale l'assegno quantitativo del personale in rapporto alle esigenze, a carattere permanente, dei vari servizi, ivi compresi quelli delle eventuali agenzie aggregate. Nel determinare gli assegni si dovrà fissare anche il numero degli agenti da applicare ai servizi interni limitatamente, per questi ultimi, agli uffici di gruppo A, B e, quando occorra, a quelli di gruppo C. Ove sia necessario, oltre a tali assegni numerici, l'amministrazione determina la scorta per la sostituzione degli operatori assenti per congedo, malattia od altre cause. Per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell' del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, addetto al recapito, ai servizi interni, allo scambio ed al trasporto degli effetti postali e ai servizi di ricevitoria, assente per congedo, malattia od altre cause, nonché per la copertura dei posti di nuova istituzione o vacanti per cessazioni o sospensioni dall'impiego o per chiamata o richiamo alle armi dell'agente, la scorta è determinata per provincia in relazione alle unità in assegno nella provincia stessa. Ai fini dell'applicazione delle unità di scorta di cui al comma precedente, sono istituite con provvedimento del direttore, provinciale, nell'ambito di ciascuna provincia, circoscrizioni territoriali con uno o più uffici locali ed agenzie nei quali esistano complessivamente almeno cinque posti di portalettere ed assimilati. Con il medesimo provvedimento sono indicati gli uffici centro scorta di ciascuna circoscrizione. Le unità di scorta agenti assegnate alla provincia sono applicate presso gli uffici centro scorta di cui al comma precedente, con disposizione del direttore provinciale, in proporzione al numero dei posti di portalettere ed assimilati della relativa circoscrizione e devono normalmente provvedere alle esigenze degli uffici compresi nella circoscrizione stessa, ed, in caso di necessità, a quelle degli uffici di altre circoscrizioni.

Note all'articolo

  • La L. 29 dicembre 1988, n. 554 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 (come modificato dall'articolo 10 della legge 9 gennaio 1973, n. 3), 20, 21, 23 e 24 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico ed il trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, [...] sono sospese fino all'individuazione di nuovi criteri per la determinazione dell'assegno numerico delle unita' necessarie a ciascun ufficio e della dotazione organica complessiva del personale, e comunque non oltre il 31 dicembre 1990"; ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che "La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 gennaio 1989".

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-17

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