Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Capo IV
Art. 20
art. 11 della legge 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 3 gen 1989
Negli uffici locali di gruppo E di limitata importanza, oltre al dirigente non sono assegnate unità della carriera esecutiva, salvo che per comprovate esigenze di servizio.
Si considera di limitata importanza l'ufficio locale di gruppo E che, secondo i criteri fissati per la classifica, non consegua più di 1.250 punti.
Ove i criteri relativi alla classifica degli uffici locali vigenti al 29 marzo 1963, data di pubblicazione della legge 2 marzo 1963, n. 307, dovessero essere variati, il punteggio complessivo per stabilire quali siano gli uffici locali di gruppo E di limitata importanza sarà fissato dal regolamento di esecuzione.
Note all'articolo
- La L. 29 dicembre 1988, n. 554 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 (come modificato dall'articolo 10 della legge 9 gennaio 1973, n. 3), 20, 21, 23 e 24 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico ed il trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, [...] sono sospese fino all'individuazione di nuovi criteri per la determinazione dell'assegno numerico delle unita' necessarie a ciascun ufficio e della dotazione organica complessiva del personale, e comunque non oltre il 31 dicembre 1990"; ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che "La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 gennaio 1989".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-20