Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleCapo IV

Art. 21

art. 10 nono comma della legge 2 marzo 1963 n. 307

In vigore dal 3 gen 1989
Gli assegni numerici del personale sono stabiliti per ciascun ufficio locale con provvedimento del direttore centrale per gli uffici locali. Con lo stesso provvedimento i detti assegni e la relativa scorta possono essere variati, ove, per accertate esigenze di servizio, si ritenga opportuno fissare un diverso assegno numerico.

Note all'articolo

  • La L. 29 dicembre 1988, n. 554 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 (come modificato dall'articolo 10 della legge 9 gennaio 1973, n. 3), 20, 21, 23 e 24 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico ed il trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, [...] sono sospese fino all'individuazione di nuovi criteri per la determinazione dell'assegno numerico delle unita' necessarie a ciascun ufficio e della dotazione organica complessiva del personale, e comunque non oltre il 31 dicembre 1990"; ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che "La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 gennaio 1989".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-21

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