Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Capo IV
Art. 22
art. 37 della legge 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 6 mar 1968
I posti di agente superiore e di agente di prima classe della carriera ausiliaria prevista dall' sono stabiliti rispettivamente in rapporto al tre e cinquanta per cento e al venti per cento del totale dei posti della carriera ausiliaria determinato ai sensi del successivo .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-22