Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleCapo III

Art. 119

art. 8, primo comma della legge 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 6 mar 1968
Alle agenzie temporanee, di cui all' del presente decreto, è preposto un ufficiale da scegliersi preferibilmente tra quelli in servizio nell'ufficio locale viciniore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-119

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