Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Capo III
Art. 119
art. 8, primo comma della legge 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 6 mar 1968
Alle agenzie temporanee, di cui all' del presente decreto, è preposto un ufficiale da scegliersi preferibilmente tra quelli in servizio nell'ufficio locale viciniore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-119