Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Capo II
Art. 115
art. 60, sesto e settimo comma della legge 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 6 mar 1968
Nei casi di sospensione o cessazione dell'impiego e nei casi di trasferimento del direttore o reggente di un ufficio locale si provvede alla reggenza previo passaggio di gestione, alla presenza di un funzionario all'uopo delegato.
Alla sostituzione del direttore o reggente degli uffici locali di limitata importanza si provvede con un ufficiale di un ufficio locale viciniore che abbia i requisiti di cui al secondo comma del precedente .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-115