Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleTitolo VIII

Art. 111

art. 57, secondo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 6 mar 1968
Gli scrutini per anzianità congiunta al merito nei casi previsti dal presente decreto devono essere tenuti almeno ogni trimestre.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-111

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo