Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Titolo VIII
Art. 111
art. 57, secondo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 6 mar 1968
Gli scrutini per anzianità congiunta al merito nei casi previsti dal presente decreto devono essere tenuti almeno ogni trimestre.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-111