Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Capo II
Art. 114
art. 60, quinto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 6 mar 1968
Quando non è possibile provvedere mediante l'ufficiale delegato, per sua assenza o per particolari motivi, il direttore provinciale può affidare la reggenza ad altro ufficiale dello stesso ufficio o ad un ufficiale in servizio in altro ufficio della stessa, o di altra provincia, purchè in possesso dei requisiti di cui al secondo comma del precedente .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-114