Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleCapo III

Art. 120

art. 62, primo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 6 mar 1968
L'ufficiale che assume la titolarità di una agenzia ai sensi del precedente diviene contabile secondario secondo le norme previste dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-120

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