Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleCapo III

Art. 121

art. 62, secondo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 6 mar 1968
In caso di assenze temporanee, quali congedi e aspettative, la reggenza dell'agenzia viene assunta da altro ufficiale, purchè riconosciuto idoneo, preventivamente designato e scelto dal direttore provinciale preferibilmente tra gli ufficiali dell'ufficio locale viciniore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-121

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