Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Parte generale›Titolo I
Art. 4
art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed art. 1 della legge 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 6 mar 1968
Tanto gli uffici locali, quanto alle agenzie, ai recapiti ed alle ricevitorie possono essere affidati, in via accessoria, altri incarichi di interesse pubblico che a giudizio del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la commissione centrale per gli uffici locali, siano ritenuti compatibili col regolare svolgimento del lavoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-4