Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleCapo II

Art. 8

art. 5 della legge 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 6 mar 1968
Qualora si debba procedere alla riunione di due uffici locali esistenti nella stessa località, il Ministero determina quale dei due uffici debba essere soppresso, sentita la commissione centrale per gli uffici locali. La classifica provvisoria dell'ufficio risultante dalla riunione è determinata dalla somma dei punteggi conseguiti dai due uffici nell'ultima classifica. L'amministrazione, decorso un esercizio finanziario dalla data del provvedimento di riunione, procede alla classifica del nuovo ufficio, con i criteri previsti dal regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-8

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