Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Capo III
Art. 75
art. 61 della legge 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 6 mar 1968
All'ufficiale o al primo ufficiale che abbia la reggenza di un ufficio locale è concessa, dopo novanta giorni continuativi di reggenza e per la successiva durata di questa, una indennità corrispondente alla differenza tra lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza e quello iniziale spettante alla qualifica immediatamente superiore.
Tale indennità non è pensionabile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-75