Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Capo II
Art. 70
art. 51 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656
In vigore dal 6 mar 1968
Agli ufficiali si applicano in materia di responsabilità le norme vigenti per gli impiegati addetti agli uffici principali postali e telegrafici.
Sono applicabili agli ufficiali le disposizioni stabilite per i direttori di ufficio locale contenute nell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-70