Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleTitolo III

Art. 67

art. 40 della legge 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 6 mar 1968
Per l'orario normale di lavoro del personale degli uffici locali si applicano le stesse norme previste per il personale di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni avente le medesime mansioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-67

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