Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleCapo V

Art. 63

art. 36, primo, secondo, terzo e quarto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 14 feb 1973
I posti disponibili al 1 gennaio di ogni anno nella qualifica di fattorino del personale di esercizio degli uffici locali di cui alla tabella XXIV dell' del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, fatte salve le riserve menzionate nell'ultimo comma del presente articolo, sono conferiti con decorrenza dal 1 luglio di ciascun anno mediante concorso per titoli, cui sono ammessi gli iscritti negli elenchi provinciali previsti dall' del presente testo unico che abbiano prestato senza demerito servizio effettivo, anche non continuativo, per almeno sei mesi. A partire dal 1 luglio 1970, all'atto della nomina a fattorino, i periodi di effettivo servizio prestati in qualità di reggente saranno valutati per metà ai fini della attribuzione delle classi di stipendio e degli aumenti periodici. Sono salve le riserve dei posti previste dagli della legge 12 marzo 1968, n. 259, dall' della legge 2 aprile 1968, n. 482, a favore degli orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro e dagli , ultimo comma, e 5 della legge 28 gennaio 1970, n. 10.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-63

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