Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleCapo V

Art. 132

art. 9 della legge 2 marzo 1963, n. 307; art. 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376

In vigore dal 6 mar 1968
Per esigenze di servizio di carattere eccezionale degli uffici locali nella ricorrenza delle feste natalizie e pasquali e durante i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre i direttori provinciali delle poste e delle telecomunicazioni nel limite dei contingenti fissati di volta in volta dal direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni, possono procedere ad assunzioni di personale straordinario da applicare a mansioni della carriera ausiliaria. Per tali assunzioni i direttori provinciali sono tenuti a dare la precedenza agli iscritti nell'elenco provinciale dei sostituti come previsto dall'. Tale personale può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo non superiore a novanta giorni in un anno solare e decade di diritto dal servizio al compimento di tale periodo e non può essere nuovamente assunto se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di cessazione o di scadenza dal servizio. Al personale, assunto ai sensi del primo comma, spettano, per le giornate di effettivo servizio, il trattamento economico iniziale previsto per gli agenti non di ruolo di IV categoria, le quote di aggiunta di famiglia, l'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, nonché le competenze accessorie nei casi e nelle misure previsti dalla legge 27 maggio 1961, n. 465, e successive modificazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-132

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