Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Capo VII
Art. 134
art. 56 della legge 2 marzo 1963 n. 307
In vigore dal 6 mar 1968
L'art. 320, e seguenti, del regolamento organico dell'amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 14 ottobre 1906, n. 506, e successive medificazioni, si applicano, per quanto concerne le spese d'ufficio, anche agli uffici locali ed agenzie.
Rimangono in vigore gli obblighi assunti dai comuni e da altri soggetti a provvedere gratuitamente ai locali e ad altre prestazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-134