Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleCapo VI

Art. 133

art. 13 della legge 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 6 mar 1968
Gli orari di servizio al pubblico degli uffici locali, delle agenzie e delle ricevitorie sono stabiliti dal direttore generale o, per sua delega, dal direttore centrale per gli uffici locali. Nei giorni festivi gli uffici locali, le agenzie e le ricevitorie rimangono chiusi al pubblico. Per particolari esigenze di carattere locale e stagionale il direttore generale di amministrazione, o, per sua delega, il direttore centrale per gli uffici locali, può disporre l'apertura festiva di uffici locali e di agenzie determinandone l'orario ed i servizi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-133

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