Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleTitolo X

Art. 141

art. 78, secondo e terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656; art. 20, primo, secondo e terzo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 211; art. 97, primo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 6 mar 1968
(, secondo e terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656; , primo, secondo e terzo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 211; , primo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307) Coloro che conseguono la nomina nella qualifica iniziale della carriera esecutiva e di quella ausiliaria del personale degli uffici locali sono iscritti al fondo per il trattamento di quiescenza, di cui all'. L'iscrizione è fatta d'ufficio a cura del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. L'iscrizione al fondo obbliga gli iscritti al pagamento dei contributi previsti dal presente decreto.
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