Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Capo II
Art. 97
art. 45 della legge 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 6 mar 1968
Il giudizio complessivo è comunicato su apposito modello all'impiegato che vi appone la data di comunicazione e la firma.
Qualora ne faccia richiesta, l'impiegato ha diritto di prendere visione del rapporto informativo.
Avverso il giudizio complessivo di "distinto", "buono", "mediocre" e "insufficiente", l'impiegato può ricorrere alla commissione centrale per gli uffici locali con facoltà di inoltrare ricorso in piego chiuso.
Il ricorso deve pervenire alla direzione provinciale entro quindici giorni dalla comunicazione del giudizio.
La commissione centrale, sentita la direzione centrale per gli uffici locali e l'organo che ha espresso il giudizio complessivo, formula il giudizio definitivo.
La deliberazione della commissione centrale per gli uffici locali è provvedimento definitivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-97