Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Capo II
Art. 101
art. 49, quarto, quinto e sesto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 6 mar 1968
Avverso la punizione dell'ammenda superiore alle lire cento è ammesso ricorso gerarchico al direttore provinciale, il quale decide in via definitiva.
Avverso la punizione della censura è ammesso ricorso al direttore provinciale, che provvede in via definitiva, sentita la commissione provinciale degli uffici locali.
Contro i provvedimenti della riduzione dello stipendio e della sospensione dalla qualifica con privazione dello stipendio, irrogati dal direttore provinciale, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro, il quale decide sentita la commissione centrale per gli uffici locali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-101