Art. 101 · art. 49, quarto, quinto e sesto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleCapo II

Art. 101

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art. 49, quarto, quinto e sesto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 6 mar 1968
Avverso la punizione dell'ammenda superiore alle lire cento è ammesso ricorso gerarchico al direttore provinciale, il quale decide in via definitiva. Avverso la punizione della censura è ammesso ricorso al direttore provinciale, che provvede in via definitiva, sentita la commissione provinciale degli uffici locali. Contro i provvedimenti della riduzione dello stipendio e della sospensione dalla qualifica con privazione dello stipendio, irrogati dal direttore provinciale, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro, il quale decide sentita la commissione centrale per gli uffici locali.
Storico versioni

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