Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Capo II
Art. 103
art. 41 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656
In vigore dal 6 mar 1968
La sospensione cautelare, ordinata prima che sia iniziato il procedimento disciplinare o quello penale, cessa di diritto qualora dopo tre mesi non si sia ancora provveduto al deferimento alla commissione centrale per gli uffici locali, o alla denuncia all'autorità giudiziaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-103