Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Capo II
Art. 102
art. 50 della legge 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 6 mar 1968
Nel termine di venti giorni dalla comunicazione delle contestazioni, l'interessato deve presentare le proprie giustificazioni scritte all'organo che ha mosso le contestazioni, dichiarando, nel caso che sia stato deferito alla commissione provinciale, o a quella centrale, per gli uffici locali, se intende giustificarsi anche verbalmente, ed indicando il recapito al quale potranno essergli indirizzate le occorrenti comunicazioni.
Entro il termine su indicato l'impiegato ha facoltà di prendere visione, presso il segretario della commissione, di tutti gli atti del procedimento e di chiederne copia.
Il termine per la presentazione delle giustificazioni può essere prorogato dall'amministrazione per gravi motivi, e per non più di quindici giorni.
È in facoltà dell'incolpato di rinunciare al termine, purchè lo dichiari espressamente per iscritto.
L'invito a presentarsi per le deduzioni orali deve essere spedito almeno venti giorni prima dell'audizione.
L'organo giudicante deride anche quando l'interessato non risulti reperibile, o non abbia fatto pervenire in tempo utile le proprie deduzioni per iscritto, ovvero non si sia presentato ad esporle verbalmente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-102