Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Titolo V
Art. 98
art. 47 della legge 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 6 mar 1968
Ai dipendenti di ruolo degli uffici locali, per quanto riguarda l'incompatibilità ed il divieto di cumulo di impieghi, sono applicabili le disposizioni contenute negli del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
La diffida, di cui al primo comma dell' del citato decreto presidenziale, viene rivolta al dipendente dal direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni competente e la decadenza viene dichiarata dal Ministro, sentita la commissione centrale per gli uffici locali.
La denuncia dei casi di incompatibilità, di cui all' del succitato testo unico, deve essere fatta al direttore centrale dal direttore provinciale competente per territorio.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-98