Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleTitolo IV

Art. 96

art. 44, sesto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 6 mar 1968
Nel caso che il rapporto informativo sia stato compilato dal direttore provinciale, il giudizio complessivo è formulato da un direttore di divisione della direzione centrale per gli uffici locali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-96

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