Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleTitolo IV

Art. 91

art. 44, primo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 6 mar 1968
Per i direttori di ufficio locale e per i reggenti, per gli ufficiali, che svolgono le mansioni di titolare, o reggente di agenzia, deve essere redatto, a cura del capo di un reparto della direzione provinciale, un rapporto informativo, che si conclude con il giudizio complessivo, formulato dal direttore provinciale, di "ottimo", "distinto", "buono", "mediocre", "insufficiente" prendendo a base i seguenti elementi: qualità morali e di carattere; mansioni disimpegnate e rendimento; attaccamento al servizio; capacità organizzativa ed attitudine ad esercitare mansioni di maggiore responsabilità; comportamento in servizio e fuori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-91

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