Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Capo III
Art. 88
art. 51, sesto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 6 mar 1968
In sede di ricorso, sia presso la commissione provinciale, sia presso la commissione centrale degli uffici locali, l'impiegato ha diritto di esporre le proprie deduzioni anche verbalmente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-88