Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleCapo III

Art. 88

art. 51, sesto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 6 mar 1968
In sede di ricorso, sia presso la commissione provinciale, sia presso la commissione centrale degli uffici locali, l'impiegato ha diritto di esporre le proprie deduzioni anche verbalmente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-88

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