Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Capo III
Art. 85
art. 51, secondo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 6 mar 1968
I trasferimenti a domanda degli impiegati aventi qualifica di ufficiale, anche se incaricati della titolarità di agenzia, o di agente sono disposti, nell'ambito della provincia, dal direttore provinciale, sentita la commissione provinciale degli uffici locali.
Contro i provvedimenti del direttore provinciale è ammesso ricorso al direttore centrale per gli uffici locali il cui provvedimento è definitivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-85