Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleCapo III

Art. 83

art. 54 della legge 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 6 mar 1968
In caso di riunione di due uffici locali, il direttore dell'ufficio soppresso viene trasferito ad un altro ufficio disponibile di gruppo corrispondente a quello cui apparteneva l'ufficio del quale era titolare, salvo quanto previsto dal primo comma del precedente . Nel caso di classificazione di un ufficio locale ad un gruppo diverso, il direttore può rimanere nello stesso ufficio locale in attesa che questo venga assegnato ad altro direttore di gruppo pari alla classifica raggiunta dall'ufficio salvo quanto previsto dal primo comma del precedente .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-83

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