Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Capo III
Art. 90
art. 43 della legge 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 6 mar 1968
In materia di riposo settimanale, di congedo ordinario, di congedo straordinario, di aspettativa e disponibilità si applicano al personale di ruolo degli uffici locali le norme vigenti per i dipendenti civili di ruolo dello Stato.
Ai direttori o reggenti di ufficio locale ed ai titolari o reggenti di agenzia il congedo ordinario è concesso dal direttore provinciale o, per sua delega, dal capo del competente reparto della direzione provinciale.
Agli ufficiali ed agli agenti, o reggenti, il congedo ordinario è concesso dal titolare dell'ufficio.
Il congedo straordinario per il personale, di cui al primo comma, è concesso, con le modalità ed entro i limiti di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal direttore provinciale, il quale emetterà, entro il mese di gennaio, l'ordinanza concernente i periodi di congedo straordinario accordato nel corso del precedente anno solare.
Il collocamento in aspettativa per qualsiasi motivo del personale degli uffici locali viene disposto con provvedimento del direttore provinciale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-90