Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleTitolo VI

Art. 99

art. 48 della legge 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 6 mar 1968
Ai dipendenti di ruolo degli uffici locali sono applicabili in materia di disciplina le disposizioni contenute nei capi I e II del titolo VII e l' del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto. A detto personale, ad eccezione dei direttori di ufficio locale di gruppo A, B e C, possono essere applicate, altresì, le ammende disciplinari stabilite per il personale di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-99

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo