Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Titolo VI
Art. 99
art. 48 della legge 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 6 mar 1968
Ai dipendenti di ruolo degli uffici locali sono applicabili in materia di disciplina le disposizioni contenute nei capi I e II del titolo VII e l' del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto.
A detto personale, ad eccezione dei direttori di ufficio locale di gruppo A, B e C, possono essere applicate, altresì, le ammende disciplinari stabilite per il personale di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-99