Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleCapo II

Art. 149

art. 87 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'art. 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 120; art. 20, quarto comma, della legge 5 marzo 1961, n. 211

In vigore dal 6 mar 1968
In aggiunta alla pensione diretta o di riversibilità è corrisposto al pensionato un assegno temporaneo mensile di carovita nella stessa misura stabilita per i pensionati civili dello Stato o loro superstiti. Tale assegno per gli agenti con mansioni di ricevitore, di portalettere e di procaccia, che alla data della cessazione dal servizio prestavano la loro opera per meno di sei ore al giorno, è concesso nella misura di tanti sesti del normale assegna quante erano le ore di servizio. All'assegno di carovita, di cui sopra, si applica l' del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1870.
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